ELEZIONI POLITICHE del 13 e 14 APRILE 2008
Domenica 13 aprile dalle ore 8 alle ore 22
e lunedì 14 aprile dalle ore 7 alle ore 15
si è votato per le elezioni politiche 2008
Votanti definitivi di lunedì 14 aprile n. 19.798 pari al 82,41% CAMERA
Votanti definitivi di lunedì 14 aprile n. 18.370 pari al 82,43% SENATO
Nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 31 del 6 febbraio 2008 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica numeri 19 e 20, entrambi in data 6 febbraio 2008, recanti, rispettivamente, lo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e la convocazione dei comizi elettorali per i giorni di domenica 13 aprile e di lunedì 14 aprile 2008.
La medesima Gazzetta Ufficiale pubblica i due decreti presidenziali, in data 6 febbraio 2008, con i quali è stata disposta, distintamente per il Senato della Repubblica e per la Camera dei Deputati, l'assegnazione del numero dei seggi spettanti rispettivamente alle regioni e alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale nonchè alle ripartizioni della circoscrizione Estero
Il sistema elettorale
La legge 21 dicembre 2005, n. 270, ha riformato i sistemi di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, introducendo il voto di lista e il premio di maggioranza in favore della coalizione di liste collegate o della lista isolata che ottenga, sul piano nazionale per la Camera, o sul piano regionale per il Senato, il più alto numero di voti. Si tratta, dunque, in entrambi i casi, di un sistema maggioritario di coalizione, con successivo riparto proporzionale dei seggi spettanti tra le liste componenti.
Come si vota
L'elettore ha a disposizione una sola scheda elettorale per la Camera, ed una scheda per il Senato. In entrambe sono raffigurati i simboli delle liste in competizione, rispettivamente, nella circoscrizione o nella regione. I simboli delle liste appartenenti alla medesima coalizione appaiono riprodotti in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga. L'elettore esprime il voto tracciando un segno sul simbolo della lista prescelta. Non è possibile manifestare "voto di preferenza" per candidati; la lista è, infatti, "bloccata".
Il voto espresso per la lista produce effetti anche in favore della coalizione di cui la lista fa parte.
Parità di accesso ai mezzi informazione
Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del consiglio dei ministri ha emanato il 7 febbraio 2008 una Circolare per l'applicazione delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000 n. 28 sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, modificata dalla legge 6 novembre 2003 n. 313: 'Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali'.
La Circolare ribadisce quanto disposto dall'articolo 9:
"1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini sulle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali."
Tale disposizione si applica altresì alle pubblicazioni edite dalla Pubblica Amministrazione.
Riparto dei seggi
Per l'elezione della Camera il riparto dei seggi si effettua su base nazionale, con successiva attribuzione alle circoscrizioni.
Accedono alla ripartizione le coalizioni che abbiano raggiunto complessivamente, sommando le cifre elettorali nazionali di tutte le liste componenti, il 10 per cento del totale dei voti validi, purché almeno una delle liste collegate superi il 2 per cento, o sia rappresentativa di minoranze linguistiche (in tal caso, presente esclusivamente in una circoscrizione territoriale di una regione il cui statuto riconosca particolari tutele, nella quale la lista abbia ottenuto almeno il 20 per cento dei voti circoscrizionali).
Sono ammesse, altresì, le singole liste non collegate che abbiano ottenuto almeno il 4 per cento dei voti validi nazionali, nonché liste collegate a coalizioni non ammesse, ma che abbiano raggiunto singolarmente tale soglia, oltre a liste rappresentative di minoranze linguistiche (sempre alla condizione di aver ottenuto il 20 per cento dei voti validi nella propria circoscrizione).
Tra le coalizioni e le singole liste ammesse sono ripartiti complessivamente 617 seggi (ad eccezione, dunque, dei 12 seggi della Circoscrizione estero e del seggio della Valle d'Aosta, attribuito con metodo maggioritario uninominale), utilizzando la formula proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti . Ciò si verifica se, al termine di questa operazione, una delle coalizioni o delle liste singole abbia ottenuto almeno 340 seggi (corrispondenti circa al 55 per cento dei seggi da assegnare); in caso negativo, la quota di maggioranza (340 seggi, appunto) viene attribuita alla coalizione o alla lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale.
Si procede, di conseguenza, alla ripartizione dei restanti 277 seggi tra le altre coalizioni o liste singole.
I seggi conquistati da coalizioni sono poi ripartiti, sempre sul piano nazionale, tra le liste componenti. A ciascuna ripartizione interna sono ammesse le liste che abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti e la maggiore tra le liste eventualmente sotto tale soglia (oltre alle liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche, con le caratteristiche prima richiamate). Anche in tal caso, viene utilizzata la formula dei quozienti interi e dei più alti resti.
I seggi complessivamente spettanti a ciascuna formazione politica sul piano nazionale sono poi suddivisi tra le 26 circoscrizioni, in rapporto alla distribuzione territoriale dei voti delle coalizioni e delle singole liste.
Per l'elezione del Senato il riparto dei seggi si effettua esclusivamente su base regionale. Sono ammesse le coalizioni che ottengano il 20 per cento dei voti validi della regione, nonché le liste singole che raggiungano l'8 per cento (comprese le liste che abbiano tale percentuale pur facendo parte di coalizioni non ammesse).
Tra le coalizioni o le singole liste ammesse si procede al riparto dei seggi senatoriali spettanti alla regione, applicando la formula proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti.
Qualora, con tale operazione, nessuna coalizione o lista abbia ottenuto la quota di maggioranza corrispondente al 55 per cento dei seggi della regione, tale cifra viene automaticamente attribuita alla coalizione o lista singola con il maggior numero di voti. Il restante 45 per cento dei seggi è ripartito tra le altre coalizioni e liste singole.
I seggi conquistati da coalizioni vanno poi suddivisi tra le liste collegate (sempre utilizzando la formula dei quozienti interi e dei più alti resti). A questo riparto interno sono ammesse le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi regionali.
Il sistema descritto per il Senato non si applica, però, a tutte le regioni. Per la Valle d'Aosta, il Molise e il Trentino-Alto Adige sono, infatti, previste alcune discipline specifiche. La Valle d'Aosta elegge l'unico senatore con sistema maggioritario semplice.
Il Molise elegge i due senatori spettanti con sistema proporzionale regionale, senza correttivo maggioritario. Il Trentino-Alto Adige conserva, infine, il precedente sistema elettorale misto: sei senatori sono eletti, con sistema maggioritario semplice, in altrettanti collegi uninominali (tre nella provincia di Trento e tre in quella di Bolzano, definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422, allo scopo di valorizzare la distribuzione territoriale dei diversi gruppi linguistici); mentre l'ultimo senatore è eletto in base al recupero regionale dei voti non utilizzati.
Fonte: www.interno.it
COMUNICAZIONI UTILI
Dove si vota
Al fine di ottimizzare le risorse è stato spostato il luogo di riunione della sezione n.1 dalla sede comunale di Via San Carlo.
Già nello scorso mese di gennaio sono stati inviati a domicilio degli iscritti nelle liste elettorali della sezione numero 1, gli appostiti tagliandi autoadesivi con l'aggiornamento del luogo di riunione.
Si invitano tutti gli elettori interessati a verificare l'avvenuta ricezione del tagliando e a provvedere, là dove non lo avessero ancora fatto, ad applicarlo sulla tessera elettorale.
Chi avesse smarrito il tagliando o non lo avesse ricevuto, è invitato a richiederlo presso l'ufficio elettorale del Comune.
Le sedi di riunione, per le elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008 sono le seguenti:
Sezioni: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 23 - 24 in Via De Amicis, 2/A - Scuola elem. Umberto e Margherita di Savoia;
Sezioni: 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 in Via F.lli Di Dio, 1- Scuola elementare (I presidenti delle sezioni elettorali n.19 e 20 raccoglieranno anche il voto, rispettivamente, degli ospiti presso la Casa di Riposo e dei degenti presso l'Hospice)
Sezioni: 8 -9 - 10 - 11 - 13 - 14, in Via Colombo, 12 - Scuola elementare Aldo Moro
Sezione: 12 in via Stampa, 2 - Ex scuola elementare
La legge inoltre prevede l'istituzione di sezioni ospedaliere nei casi ove ricorrano le circostanze. Nel caso del nostro Comune, sono istituite:
la sezione ospedaliera n.25 in Corso San Martino, 2 - Pia Casa - Istituto C. Golgi
la sezione ospedaliera 26 in Piazza C. Mussi - Ospedale C. Cantù
In queste sezioni gli elettori sono costituiti dai degenti al momento della votazione che abbiano manifestato la volontà di esprime il voto nel luogo di cura o di degenza.
Dalla pagina "elezioni" di questo sito è possibile scaricare in formato excell l'intero stradario e l'indicazione della sezione e del luogo di riunione per ogni via.
Chi vota
Per la Camera dei Deputati ha diritto di voto ogni cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali del Comune che, alla data del 13 Aprile 2008, abbia compiuto il diciottesimo anno di età.
Per il Senato della Repubblica ha diritto di voto ogni cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali del Comune che, alla data del 13 Aprile 2008, abbia compiuto il venticinquesimo anno di età.
Per le elezioni politiche trovano applicazione le modalità di voto per corrispondenza degli elettori residenti all'estero di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 e al d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.
Tale normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte degli elettori italiani residenti fuori dal territorio nazionale, fa comunque salva la possibilità dei medesimi elettori di optare per il voto in Italia sempre che, entro l'11/3/2008, ne facciano richiesta all'autorità consolare competente per territorio estero.
Per specifiche e dettagliate informazioni riguardo questo aspetto, si consulti comunque il sito ministeriale: www.esteri.it.
Il Responsabile dell'ufficio Elettorale, nei termini e con le modalità previste dalla legge, esegue una serie di revisioni delle liste elettorali fino al quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
Nella sezione "documentazione" è pubblicata, dopo ogni revisione, la consistenza numerica del corpo elettorale.
Orario di apertura degli Uffici Comunali
Marzo 2008
Allo scopo di garantire l'immediato rilascio di certificati di iscrizione nelle liste elettorali, autentiche di sottoscrizione di liste o di accettazione di candidature, l'ufficio elettorale del Comune, Piazza Vittorio Veneto 7, telefono 02 94692360, rispetterà il seguente calendario di apertura:
- Giovedì 6/3/2008 - dalle ore 9,00 alle ore 12.30 - dalle ore 13.30 alle ore 16.30
- Venerdì 7/3/2008 - dalle ore 9,00 alle ore 12.30 - dalle ore 13.30 alle ore 16.30
- Sabato 8/3/2008 - dalle ore 9,00 alle ore 12.30 - dalle ore 13.30 alle ore 16.30
- Domenica 9 marzo 2008 e lunedì 10 marzo 2008, apertura ininterrotta dalle ore 8.00 alle ore 20.00
I certificati di iscrizione nelle liste elettorali saranno rilasciati immediatamente o, al più tardi, entro le successive 24 ore dalla richiesta.
E' opportuno rammentare che il Consiglio di Stato (parere n. 283/00-Sezione Prima del 13 dicembre 2000) ha escluso l'applicabilità nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio ed, in particolare, nella fase della presentazione delle liste e delle candidature, dei principi di semplificazione in materia di documentazione (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Aprile 2008
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, l'ufficio elettorale del Comune, Piazza Vittorio Veneto 7, telefono 0294692360, resterà ininterrottamente aperto al pubblico come di seguito specificato:
- Martedì 08/04/2008 - dalle ore 9,00 alle ore 19.00
- Mercoledì 09/04/2008 - dalle ore 9,00 alle ore 19.00
- Giovedì 10/04/2008 - dalle ore 9,00 alle ore 19.00
- Venerdì 11/04/2008 - dalle ore 9,00 alle ore 19.00
- Sabato 12/04/2008 - dalle ore 9,00 alle ore 19.00
- Domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008 - per tutta la durata delle operazioni di votazione.
Nei giorni di votazione, con gli stessi orari dell'ufficio elettorale, resterà aperto anche l'ufficio anagrafe per il rilascio della carta d'identità agli elettori che ne fossero sprovvisti.
Tessera Elettorale
Chi avesse smarrito la tessera elettorale dovrà presentare all'ufficio elettorale un'apposita dichiarazione sostitutiva.
Si può anche delegare un'altra persona al ritiro del duplicato, compilando l'apposito modulo predisposto.
La modulistica necessaria si può scaricare dal link "modulistica" o ritirare direttamente dall'ufficio elettorale comunale.
Nel caso in cui il titolare della tessera elettorale abbia cambiato sezione elettorale di appartenenza a seguito di variazione di indirizzo accertato anagraficamente entro il 28 di febbraio 2008, riceverà, tramite posta, un talloncino autoadesivo, indicante le variazioni, da applicare sulla tessera elettorale. In caso di mancata ricezione o smarrimento, è bene che il titolare della tessera elettorale faccia richiesta di duplicato presso l'ufficio elettorale al fine di evitare di recarsi in un luogo ed in una sezione di votazione diversa da quella di appartenenza.
Rilascio di certificazioni per il voto assistito a elettori portatori di handicap fisico
Gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto, possono presentare una richiesta volta ad ottenere, in modo permanente, l'apposizione di un apposito timbro (denominato AVD) sulla propria tessera elettorale, attestante il diritto al voto assistito
L'elettore non sarà più costretto, in occasione di ogni consultazione elettorale, a fare specifica richiesta per essere accompagnato in cabina di voto, ma, presentando la sua tessera elettorale sulla quale è stato apposto il timbro sopra citato, potrà esercitare automaticamente tale diritto.
La richiesta volta ad ottenere l'apposizione del timbro AVD dovrà essere presentata all'Ufficio Elettorale del Comune di Abbiategrasso e dovrà essere corredata da apposita documentazione sanitaria e dalla tessera elettorale.
Il modello di richiesta deve essere ritirato presso l'ufficio elettorale oppure si puo scaricare dal link "modulistica".
A norma dell'articolo 55 del TU 30/3/1957, n.361 e dell'articolo 41 del DPR 16/5/1960, n.570, modificati dall'articolo unico della legge 5/2/2003, n.17, gli elettori che, per grave infermità, si trovino impossibilitati ad esercitare personalmente il diritto di voto, hanno facoltà di farsi accompagnare da un elettore, scelto volontariamente, purchè iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e in possesso della tessera elettorale.
L'esercizio di tale facoltà, quando l'infermità sia evidente e manifesta, può essere consentito, dal Presidente di seggio, anche senza alcuna certificazione.
Quando invece occorra una certificazione medica, questa dovrà essere rilasciata da medici designati dall'ASL immediatamente ed in esenzione di qualsiasi diritto.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido
L'Azienda sanitaria locale ha comunicato che gli elettori fisicamente impediti che necessitano di un accompagnatore per l'espressione del diritto di voto, possono chiedere il rilascio della certificazione medica presso la sede del Dipartimento di Prevenzione in Abbiategrasso, in Via San Francesco D'Assisi, 4 che effettuerà il seguente orario di apertura:
- Lunedì 07/04/2008 - dalle 14.30 alle 16.00
- Martedì 08/04/2008 - dalle ore 08.45 alle ore 10.30
- Giovedì 10/04/2008 - dalle ore 08.45 alle ore 10.30
- Venerdì 11/04/2008 - dalle ore 08.45 alle ore 10.30
- Sabato 09/04/2008 - dalle ore 10.00 alle ore 11.00
- Domenica 13/04/2008 - dalle ore 10.00 alle ore 11.00
- Lunedì 14/04/2008 - dalle ore 10.00 alle ore 11.00
Gli utenti potranno accedere al servizio, senza alcuna formalità, presentando un documento di riconoscimento e la tessera elettorale. I certificati saranno rilasciati gratuitamente.
Attenzione: l'impedimento che da diritto all'accompagnatore è solo quello di natura fisica.
Gli elettori con impedimento di carattere psichico, psicologico o comunque non in grado di intendere, non sono ammessi al voto con l'accompagnatore.
Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali
Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possono chiedere di votare presso il loro domicilio.
A tal fine gli interessati devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, "non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione", cioè, non oltre sabato 29 marzo 2008.
La domanda di ammissione al voto domiciliare - da redigere in carta libera - deve indicare il completo indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un idoneo recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata dall'Azienda sanitaria locale.
La certificazione medica dovrà attestare la sussistenza, in capo all'elettore richiedente l'ammissione al voto domiciliare, del doppio requisito della dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e della impossibilità di allontanamento dall'abitazione. Tale certificato, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.
Qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in altro comune del territorio nazionale, il Comune di Abbiategrasso comunicherà al sindaco di ciascuno dei comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.
Propaganda elettorale
La giunta comunale, tra martedì 11 a giovedì 13 marzo 2008 (dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione) delimiterà gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni (propaganda diretta), nonché di coloro che, pur non partecipando direttamente alla competizione, avranno fatto pervenire perentoriamente entro lunedì 10 marzo 2008, apposita istanza intesa a fiancheggiare una lista di candidati (propaganda indiretta).
L'assegnazione degli spazi per l'affissione di materiale di propaganda diretta è indiretta, sarà effettuata dalla Giunta Comunale entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni di ammissione delle candidature
Su questo sito sarà immediatamente pubblicata l'ubicazione dei tabelloni e la ripartizione degli stessi.
Da venerdì 14 marzo 2008, sono vietati:
- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.
Da venerdì 14 marzo 2008, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge legge 24 aprile 1975, n. 130. Tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 29 marzo 2008, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 12 aprile 2008 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.
E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
Abbiategrasso 21 febbraio 2008
Il Responsabile dei Servizi Demografici
Giuseppe De Santis



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