ALBO DEI GIUDICI POPOLARI

COSA È

Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione  a sorte da apposite liste, la Corte di assise e la Corte di assise d'appello. La Corte di Assise è composta da sei giudici popolari e due togati.

Altri giudici popolari possono partecipare alle udienze in qualità di supplenti, subentrando eventualmente ai titolari in caso di loro impedimento.

L'ufficio di giudice popolare è a carattere obbligatorio.

La nomina avviene mediante sorteggio ed è subordinata ad alcuni requisiti descritti successivamente.

A CHI SI RIVOLGE

A coloro che intendono presentare richiesta per l'inserimento nell'Albo dei Giudici Popolari

REQUISITI DI ISCRIZIONE

Corte di Assise

Corte di Assise di Appello

  • cittadinanza italiana e godimento diritti civili e politici;
  • buona condotta morale;
  • età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  • titolo di studio finale di scuola media di primo grado
  • cittadinanza italiana e godimento diritti civili e politici;
  • buona condotta morale;
  • età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  • titolo di studio finale di scuola media di secondo grado

 

SONO COMUNQUE ESCLUSI DALL'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE

  • i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  • gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di  polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

chi desideri iscriversi negli Albi dei Giudici Popolari può farlo presentando apposita domanda presso questo Ufficio.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

entro il 31 luglio di ogni anno dispari

QUANTO DURA

l'iscrizione permane fino a cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge. L'eventuale richiesta e di cancellazione dall'Albo deve essere presentata nello stesso periodo, mediante la compilazione di apposito modulo.

NOTIZIE UTILI

i giudici ai quali è notificato l'avviso debbono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che ne siano dispensati dal presidente della Corte di Assise su richiesta motivata per legittimo impedimento; i giudici popolari, durante il periodo della sessione in cui prestano servizio effettivo sono parificati ispettivamente ai giudici di Tribunale e ai giudici di Corte d'Appello;

 COMPOSIZIONE DELLE CORTI

Corte di Assise

Corte di Assise di Appello

  • un magistrato di appello;
  • un magistrato del tribunale;
  • sei giudici popolari
  • un magistrato di cassazione;
  • un magistrato di appello;
  • sei giudici popolari

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

L. 10 aprile 1951, n. 287 recante "Riordinamento dei giudizi di assise".

Data di ultima modifica: 04/05/2023

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Richiesta iscrizione albo Giudici Popolari (158.98 KB)
Richiesta cancellazione albo Giudici Popolari (158.11 KB)
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