Agevolazioni di viaggio
Gli elettori residenti all’estero riceveranno una cartolina-avviso recante l’indicazione dei giorni e degli orari della votazione. L’esibizione della medesima cartolina darà diritto di usufruire di tutte le agevolazioni di viaggio concesse agli elettori sulla base della normativa statale:
Art. 116 del DPR 30 marzo 1957 n. 361
In occasione delle elezioni politiche, è autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle Ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono stabilite dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni.
Art. 2 della Legge 26 maggio 1969 n. 241
Le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato previste dagli articoli 116 e 117 del sopra richiamato testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati sono estese anche ai viaggi via mare effettuati dagli elettori partecipanti alle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei servizi da e per tutte le isole del territorio nazionale.
Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, è riconosciuta agli elettori un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno, nella misura del 40 per cento del costo del biglietto. L'importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore.
Data di ultima modifica: 17/01/2023