Elettori ricoverati in luoghi di cura
Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare nello stesso luogo dove si trovano ricoverati, esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e di apposita attestazione, rilasciata dal Sindaco, concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.
Per poter esercitare il diritto di voto i ricoverati debbono far pervenire entro il terzo giorno antecedente a quello della votazione (9 febbraio 2023), per tramite del Direttore amministrativo o del Segretario dell’Istituto di ricovero o direttamente all'ufficio elettorale comunale, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione, in carta libera, attestante la volontà di votare nel luogo di degenza.
In calce alla domanda va apposta l'attestazione del Direttore Sanitario che comprova il ricovero dell'elettore.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 51 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957: "Approvazione del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati"
Art. 42 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960: "Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali"
Art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 299 del 8 settembre 2000 "Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge del 30 aprile 1999, n. 120"
Data di ultima modifica: 23/01/2023